STATUTO DELLA AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN

Sezione Castelli Romani

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

in breve

“AIPD – Sezione Castelli Romani – ONLUS”

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

L’Associazione, costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile a Roma in data 19 novembre 2003 con atto a rogito Notaio Marina Fanfani di Roma, rep. ha la denominazione: “AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN – Sezione Castelli Romani – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.

La Sezione potrà utilizzare la formula abbreviata di “AIPD Sezione Castelli Romani – ONLUS”.

L’Associazione è Sezione Autonoma dell’AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS, con sede in Roma, Viale delle Milizie, 106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell’8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità AIPD Nazionale – ONLUS.

L’Associazione ha sede in Albano Laziale (Roma), Fraz. Cecchina, Via Portogallo n. 16.

L’Associazione è retta dal presente Statuto.

L’Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall’Assemblea Straordinaria degli Associati ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 11 o dal Consiglio di Amministrazione dell’AIPD Nazionale-ONLUS, con propria delibera, nei soli casi in cui:

1) la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIPD Nazionale – ONLUS;

2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

ART. 2 – SCOPO

L’Associazione ha lo scopo senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, di operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione ad associato, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIPD Nazionale, nonché di contribuire allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21), ad una aggiornata informazione sulla stessa, all’inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa ed associativa a tutti i livelli delle persone Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall’infanzia all’età adulta. A tale scopo l’Associazione si propone tra l’altro di:

A – intervenire per dare ai familiari – fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico – sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

B – facilitare l’indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

C – promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l’inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l’organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell’autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale, con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;

D – promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell’età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

E – raccogliere, per un’ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l’insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l’istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;

F – creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l’aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

G – diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;

H – offrire agli organi Legislativi e di Governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell’applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra,opera di persuasione, stimolo e pressione;

I – tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone Down, handicappate e dell’infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

L – tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati;

M – patrocinare, promuovere,curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto. I servizi e le attività sono aperti a tutti. L’Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali o a quest’ultime direttamente connesse.

ART. 3 ASSOCIATI

Categorie: L’Associazione è composta dagli Associati:

a – ORDINARI: le persone DOWN emancipate, genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e tutori di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l’attuazione e il perseguimento dello scopo dell’Associazione. Può essere Associato ordinario soltanto chi sia anche Associato dell’AIPD Nazionale – ONLUS.

b – COLLABORATORI: le persone che non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell’Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell’AIPD – ONLUS.

c – BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell’Associazione, acquisendo particolari meriti.

ART. 4 – ASSOCIATI

Ammissione, recesso, esclusione

L’Associato ORDINARIO è ammesso a domanda dell’interessato.

Con la presentazione della domanda di ammissione l’Associato esplicitamente accetta sia lo Statuto della Sezione che quello dell’AIPD Nazionale – ONLUS. La presentazione della domanda di iscrizione all’AIPD Nazionale-ONLUS e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l’inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all’AIPD Nazionale-ONLUS, nonché l’avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda ad Associato Ordinario.

L’Associato può recedere od essere escluso a norma dell’art. 24 del Codice Civile.

L’Associato è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell’AIPD Nazionale – ONLUS entro il 28 febbraio dell’anno in corso. La qualità di Associato non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purchè entro l’anno solare, dopo tale data l’associato viene d’ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

L’Associato COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Sezione, previo versamento di una quota minima annuale, stabilito dall’Assemblea, per gli Associati Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell’effettiva cessazione della collaborazione.

L’Associato ORDINARIO e COLLABORATORE quando abbia cessato di appartenere all’Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione; la qualità di Associato non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo. L’Associato BENEMERITO è nominato dall’Assemblea.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a ) dalle quote associative di sua pertinenza;

b) dai contributi di singoli privati;

c) da donazioni, eredità e lasciti;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;

e ) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall’Associazione o da altri in suo favore;

f ) beni immobili;

g ) beni mobili in possesso all’Associazione come da inventario. Il patrimonio dell’Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell’Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

ART. 6 – ORGANI

Gli organi statutari dell’Associazione sono:

1 ) L’Assemblea degli Associati;

2 ) Il Presidente;

3 ) Il Consiglio di Amministrazione;

4 ) il Collegio dei Revisori.

ART. 7 – ASSEMBLEA – COSTITUZIONE

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati aventi diritto a parteciparvi cioè:

a) ASSOCIATI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Associati alla data della convocazione, nonché quelli eventalmente iscritti successivamente prima dell’inizio dell’Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all’anno precedente se la convocazione avviene entro il 20 febbraio, all’anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio;

b) ASSOCIATI BENEMERITI.

Hanno diritto al voto gli Associati in regola con la quota Associativa per l’anno in corso e gli Associati Benemeriti, comunque maggiorenni.

L’Associato che è nell’impossibilità di partecipare personalmente all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro Associato, con delega scritta su un apposito modulo intestato all’Associato, inviatogli con l’avviso di convocazione;

il numero delle deleghe ammissibili per ogni Associato è determinato dall’Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 7 (sette). L’Assemblea non può deliberare l’assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo Associato rappresenti più del 20% (venti per cento) degli Associati.

L’Associato delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell’inizio dell’Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:

– in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto;

– in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto.

ART. 8 – ASSEMBLEA – COMPETENZE

L’Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All’Assemblea ordinaria competono:

a) la determinazione della quota associativa annuale minima per gli Associati ordinari;

b) la determinazione della quota annuale minima per gli Associati collaboratori;

c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

d) la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;

e) la nomina degli Associati benemeriti;

f) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;

g) l’accettazione di donazioni, eredità, lasciti;

h) l’acquisto, la trasformazione e l’alienazione di beni immobili;

i) l’approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;

j) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

k) l’esclusione dell’Associato per gravi motivi ai sensi dell’art. 24 c.c.

l) All’Assemblea straordinaria competono:

m) le modificazioni dello Statuto;

n) lo scioglimento dell’Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

ART. 9 – ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE

L’Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo – che può anche essere diverso da quello della sede dell’Associazione – da inviarsi agli Associati almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’Assemblea stessa. L’avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all’ordine del giorno, l’avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L’Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione del bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente e per l’approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L’Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto degli Associati aventi diritto al voto (determinato ai sensi dell’articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 10 – ASSEMBLEA – UFFICIO DI PRESIDENZA

L’Assemblea degli Associati viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza degli Associati presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario; per l’Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell’Assemblea nomina pure due scrutatori quando l’Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 – ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L’Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all’inizio dell’Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli Associati (art.21 c.c.).

Le determinazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell’apposito libro.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l’applicazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l’attuazione o l’abbiano modificata,e in quest’ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d’Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d’Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell’analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l’applicazione del Regolamento delle Sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice – presidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 (sessanta) giorni per le nuove elezioni.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone anche non Associati, nominati dall’Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma.

La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Associati.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell’Associazione nell’espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi della L.266/91).

I componenti che, senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fina alla prima Assemblea degli Associati che delibera al riguardo.

L’intero Consiglio cessa d’ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finchè l’Assemblea degli Associati – convocata d’urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori – abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell’Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell’adunanza o, nel caso d’urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell’adunanza.

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l’accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell’adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l’ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell’apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l’attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all’Assemblea degli Associati. Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l’ordinamento e le norme funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione ed anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell’Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l’esercizio delle attività e l’attuazione di iniziative nell’ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l’esecuzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione degli Associati e sulla proposta all’Assemblea degli Associati benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Associati per le attività prestate, come previsto dall’Art. 2 Legge 11/8/91, n. 266.

ART. 17 – BILANCI ED AMMINISTRAZIONE

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell’anno finanziario successivo.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l’andamento e i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’Assemblea convocata ai fini dell’approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l’andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l’espletamento dei servizi di cassa, quest’ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

L’associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

ART. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI – COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Associati, nominate dall’Assemblea degli Associati che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all’approvazione dell’ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI – COMPETENZE

Al Collegio dei Revisori compete:

a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell’ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento amministrativo-contabile;

b) la presentazione all’Assemblea degli Associati di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull’andamento amministrativo-contabile ed economicofinanziario;

c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant’altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall’art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non riconosciute, non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali né fini di lucro, e sulle ONLUS.

In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto disposto dall’art.10, comma1(lettera f), del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460”.

È copia conforme all’originale, munito delle firme marginali, che si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, 28 novembre 2003